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Sez. 2, Ordinanza n. 20054 del 16/06/2026 (Rv. 678564-01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite ex art. 2560, comma 2, c.c. - Inapplicabilità - Carenza di alterità soggettiva sostanziale tra cedente e cessionario - Presupposti - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678564-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In tema di cessione d'azienda, la carenza di un'effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, che esclude l'applicabilità del limite di responsabilità previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c., ricorre nei casi in cui sia ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, ancorché non formale, tra le parti della cessione, quali la trasformazione del medesimo soggetto e il conferimento dell'azienda individuale in una società unipersonale facente capo al medesimo imprenditore; al di fuori di tali casi, la disciplina dell'art. 2560 c.c. trova applicazione anche ove l'alterità soggettiva tra le parti della cessione sia soltanto apparente o strumentale, restando la tutela dei creditori affidata ai rimedi ordinari, tra cui l'azione revocatoria e quella risarcitoria.

Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)