Sez. 2 - , Ordinanza n. 21561 del 07/10/2020 (Rv. 659319 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Responsabilità del cessionario - Presupposti - Inesistenza dei libri contabili - Esclusione della responsabilità - Esonero dello specifico tipo di impresa dalla tenuta dei libri contabili – Irrilevanza – Responsabilità residuale - Condizioni - Patto di accollo – Applicabilità dell’art. 2112, comma 2, c.c.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
In tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità; rimangono salvi l'eventuale, espresso patto di accollo con cui il cessionario si obblighi a pagare i debiti contratti dal cedente ancorché non risultanti dai libri contabili obbligatori e l'applicabilità dell'art. 2112, comma 2, c.c. - sussistendone i presupposti - per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)