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Sez. U, Ordinanza n. 7108 del 23/03/2007 (Rv. 595861 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale positivo di giurisdizione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595861-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

Il conflitto reale positivo di giurisdizione, denunciabile in ogni tempo con ricorso per cassazione a norma dell'art. 362, 2° comma, n. 1, cod. proc. civ., si verifica quando due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa della propria giurisdizione (ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione) su due cause che presentino identità di "petitum" sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esistenza di un conflitto e ritenuto correttamente proposto il regolamento di giurisdizione per mancanza di identità tra la domanda di risarcimento per i danni conseguiti alle modalità di gestione di una procedura edilizia proposta in sede ordinaria e poi innanzi al TAR, a seguito di declinatoria della giurisdizione, e un precedente ricorso avente ad oggetto l'annullamento della revoca di una concessione edilizia e i danni conseguenti, per l'accertamento dei quali il TAR si era dichiarato privo di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)