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Sez. U, Sentenza n. 21928 del 29/08/2008 (Rv. 605931 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione - Presupposti - Cause aventi parziale diversità di soggetti e di "petitum" - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605931-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 cod. proc. civ. è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di parti e di "petitum" formale, allorchè la prima non incida sulla sostanziale identità soggettiva e la seconda sia comunque posta in relazione alla medesima "causa petendi" (Nella specie la S.C., in una controversia concernente l'annullamento di una delibera di recesso da contratto di appalto, proposta nei confronti del Comune e del Prefetto, ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il fatto che in uno dei giudizi fosse stato evocato anche il Ministero dell'interno, e che dinanzi al giudice ordinario fosse stato chiesto anche il risarcimento dei danni, riconoscendo sussistente l'identità della "causa petendi", consistente nella dedotta illegittimità della delibera di recesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)