Sez. 1, Sentenza n. 2751 del 10/11/1966 (Rv. 325249 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'ISTANZA DI ESECUZIONE SPECIFICA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE - RICHIESTA SUBORDINATA IN APPELLO DELLA DICHIARAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESEGUIRE IL CONTRATTO - NOVITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'ISTANZA DI ESECUZIONE SPECIFICA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE - RICHIESTA SUBORDINATA IN APPELLO DELLA DICHIARAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESEGUIRE IL CONTRATTO - NOVITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Non pone una domanda nuova in appello la parte che, avendo proposto in primo grado domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, chieda in via subordinata, per la prima volta in secondo grado, declaratoria dell'Obbligo di eseguire il contratto, ove il giudice d'appello lo qualifichi come definitivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)