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Sez. 2, Sentenza n. 5105 del 20/08/1986 (Rv. 447741 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DATA SUCCESSIVAMENTE DALLA PARTE - MUTAMENTO DI PETITUM E DI CAUSA PETENDI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447741-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DATA SUCCESSIVAMENTE DALLA PARTE - MUTAMENTO DI PETITUM E DI CAUSA PETENDI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Non è configurabile mutamento né di petitum né di causa petendi, e non sussiste quindi novità della domanda, nel caso in cui richiesta la risoluzione sulla base dello stesso comportamento della controparte, sia mutata, nella prospettazione dell'attore, soltanto la qualificazione giuridica (nella specie, vendita definitiva invece che preliminare di vendita) del contratto di cui è lamentato l'inadempimento. (V 2754/77, mass n 386406; (V 2362/71, mass n 353267; (V 2751/66, mass n 325249; (V 1243/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)