diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 985 del 19/04/1966 (Rv. 321963 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA - TERMINI DA COMPUTARSI A RITROSO - INAPPLICABILITA - TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI.*
Stato
decisa il 1966-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321963-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA - TERMINI DA COMPUTARSI A RITROSO - INAPPLICABILITA - TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI.*

La disposizione di cui all'art. 155, ultimo comma cod. proc. civ. secondo cui, se il giorno di scadenza e festivo, la scadenza del termine e prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, non trova applicazione nei casi in cui i termini processuali debbono essere computati a ritroso, ossia risalendo indietro nel tempo rispetto ad un determinato atto o fatto o rispetto ad una determinata attivita. -nella specie, la disposizione di cui all'articolo citato non e stata ritenuta applicabile riguardo al termine previsto per la comunicazione delle comparse conclusionali, fissato in dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione-. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)