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Sez. 1, Sentenza n. 3877 del 26/10/1976 (Rv. 382555 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINI SCADENTI IN GIORNO FESTIVO - PROROGA - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE DI COSTITUZIONE DEI CREDITORI PER OPPORSI ALLO STATO PASSIVO - COMPUTO A RITROSO - PROROGA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382555-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINI SCADENTI IN GIORNO FESTIVO - PROROGA - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE DI COSTITUZIONE DEI CREDITORI PER OPPORSI ALLO STATO PASSIVO - COMPUTO A RITROSO - PROROGA - ESCLUSIONE.*

Il comma quarto dell'art 155 cod proc civ, diretto a prolungare la durata del termine che scade in giorno festivo, riguarda i termini a decorrenza successiva e non a quelli che si computano a ritroso. Pertanto, esso non e applicabile al termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato, ai sensi dell'art 98 legge fallimentare, entro cui i creditori devono costituirsi nella procedura di opposizione allo stato passivo. (Conf 2281/73, mass n 365575; (Conf 985/66, mass n 321963).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)