Sez. 2, Sentenza n. 3397 del 11/04/1996 (Rv. 496944 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Fissazione di un distacco obbligatorio della costruzione dal confine - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)
In tema di costruzioni finitime, il diritto - stabilito dagli articoli 873 e 875 cod. civ. - di uno dei confinanti di edificare in prevenzione, anche sul confine (per cui le distanze tra le costruzioni non vincolano il confinante che intenda costruire per primo, dovendo essere osservate, per intero, dal secondo confinante qualora il primo non le abbia osservate, salva la facoltà di costruire in aderenza) è derogato soltanto dalle norme dei regolamenti locali quando queste fissino un distacco obbligatorio dal confine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)