Sez. 3, Sentenza n. 2351 del 08/03/1988 (Rv. 458130 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE OPERATA DAL GIUDICE D'APPELLO - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRIMA SENTENZA - NECESSITÀ - ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA D'APPELLO - EFFETTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE OPERATA DAL GIUDICE D'APPELLO - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRIMA SENTENZA - NECESSITÀ - ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA D'APPELLO - EFFETTI.*
Nella Determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito deve tenersi conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla pubblicazione della sentenza di appello, la quale rappresenta la pronuncia definitiva di merito che attua la liquidazione del credito e, essendo immediatamente esecutiva, consente la reintegrazione spontanea o coatta del pregiudizio subito. (V 689/79, mass n 396849).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)