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Sez. 3, Sentenza n. 689 del 30/01/1979 (Rv. 396849 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DEL CREDITORE - INSUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DEL DEBITO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRIMA SENTENZA - NECESSITA - MANCATA ESECUZIONE DI DETTA SENTENZA DICHIARATA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396849-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DEL CREDITORE - INSUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DEL DEBITO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRIMA SENTENZA - NECESSITA - MANCATA ESECUZIONE DI DETTA SENTENZA DICHIARATA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*

La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da illecito aquiliano costituisce, fino al momento della sua liquidazione con la sentenza definitiva di merito in grado di appello un debito di valore, onde l'incidenza della svalutazione monetaria opera per effetto di un automatico adeguamento delle somme rappresentanti l'equivalente del bene leso, senza che il creditore debba provare il maggior danno dovuto alla ritardata percezione di esse somme ed alla conseguente impossibilita di impiegarle tempestivamente per sottrarle alla svalutazione. Qualora il giudice di primo grado abbia gia liquidato il debito, la rivalutazione dev'essere compiuta dal giudice d'appello con riferimento al periodo di tempo intercorso fra la prima sentenza e la sua - secondo indici di deprezzamento basati sul fatto notorio ed incensurabili in Sede di legittimita - ancorche la detta prima sentenza fosse munita di clausola di provvisoria esecuzione, della quale il danneggiato-creditore, di fronte al gravame proposto dalla controparte, non si sia avvalso. (V 3155/77, mass n 386689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)