Sez. 3, Ordinanza n. 5990 del 17/03/2026 (Rv. 678135-01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Diritto di prelazione e riscatto - Requisiti soggettivi del riscattante - Triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia - Interpretazione - Fondamento - Fattispecie. CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - In genere.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In tema di riscatto agrario, il requisito del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa familiare, di cui al combinato disposto degli artt. 8, comma 1 e 31 della l. n. 590 del 1965, deve essere calcolato comprendendo tutti i fondi stabilmente condotti dal coltivatore, a qualunque titolo (proprietà, enfiteusi, affitto o comodato), al fine di garantire che l'espansione della proprietà contadina sia proporzionata all'effettiva forza lavorativa del nucleo familiare.
Legge del 1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge del 1965 num. 590 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)