Sez. 3, Sentenza n. 684 del 29/01/1996 (Rv. 495622 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Accertamento - Criteri stabiliti dall'art. 31 legge n. 590 del 1965 - Applicabilità -.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Al fine di determinare l'esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelazione e del conseguente diritto di riscatto accordati all'affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso nonché al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, trova applicazione l'art. 31 della legge n. 590 del 1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed al governo del bestiame, sempreché' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)