Sez. L, Sentenza n. 5495 del 12/10/1988 (Rv. 460098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 ST. LAVORATORI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - GESTIONE DIRETTA DEL PERSONALE E DEL RELATIVO CONTENZIOSO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 ST. LAVORATORI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - GESTIONE DIRETTA DEL PERSONALE E DEL RELATIVO CONTENZIOSO - ESCLUSIONE.*
L'unità produttiva, prevista dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori, deve essere individuata in ogni articolazione della impresa che sia dotata di autonomia (in senso economico, funzionale e produttivo) e che, per i mezzi di cui è dotata e per il modo in cui è strutturata ed organizzata, sia in grado di realizzare, nel settore in cui opera, un fine produttivo che si inserisca in quello dell'impresa, esplicando in tutto od in parte l'attività di produzione di beni e servizi della impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, senza che sia necessaria una diretta gestione del personale e del relativo contenzioso. (V 373/86, mass n 446627).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)