Sez. L, Sentenza n. 3763 del 05/06/1986 (Rv. 446627 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - AUTONOMIA DELL'UFFICIO O REPARTO - RILEVANZA - COMPUTO DEI DIPENDENTI OCCUPATI PRESSO CIASCUNA UNITÀ PRODUTTIVA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - AUTONOMIA DELL'UFFICIO O REPARTO - RILEVANZA - COMPUTO DEI DIPENDENTI OCCUPATI PRESSO CIASCUNA UNITÀ PRODUTTIVA - CRITERI.*
L'unità produttiva, prevista dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori, deve essere individuata in ogni articolazione della impresa che, per i mezzi di cui è dotata e per il modo in cui è strutturata ed organizzata, sia in grado di realizzare, nel settore in cui opera, un fine produttivo che S'inserisca in quella della impresa, e ciò indipendentemente dal fatto che tale unità sia, a sua volta, articolata in più uffici operanti nell'ambito territoriale di diversi comuni. In questa indagine è rilevante l'accertamento del requisito dell'autonomia dell'ufficio o reparto, da individuarsi dal punto di vista economico - strutturale, e/o da quello funzionale e/o del risultato produttivo, mentre per il computo dei dipendenti occupati presso ciascuna attività produttiva deve aversi riguardo alla circostanza che all'unità stessa i lavoratori facciano capo per ricevere direttive e controlli e per rendere conto dell'attività da essi svolta "in regime di subordinazione". (Conf 3586/83, mass n 428466).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)