Sez. L, Sentenza n. 6673 del 29/04/2003 (Rv. 562539 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato - Assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - Assenza di rischio - Rilevanza - Limiti - Ipotesi di difficile apprezzabilità delle differenze - Volontà delle parti - Accertamento - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza del rischio, questa viene in rilievo, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando si prospetti l'ipotesi che il prestatore di opera possa in realtà rivestire la qualità di imprenditore e, come tale, prestare un'attività autonoma all'interno o comunque a favore dell'impresa committente, ma non quando si tratti di prestazione di attività di carattere professionale, perché, in tale ipotesi, non si pone un problema di distribuzione del rischio tra il committente e il professionista il quale non ha un proprio rischio di impresa, ma è soggetto alla sola eventualità dell'inadempimento o dell'insolvenza della controparte. Nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli di difficile e non sicuro apprezzamento, deve farsi riferimento alla volontà espressa dalle parti nel contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un ingegnere, incaricato della direzione di un cantiere, trascurando i riferimenti contenuti nel contratto al carattere libero - professionale delle mansioni affidategli, rinvenendo i caratteri della subordinazione nell'inserimento stabile dell'ingegnere nella organizzazione della società, nella conduzione del cantiere e nella cura e tutela degli interessi della società, anche in forza del conferimento dei poteri di rappresentanza, nel numero limitato, nel corso dell'anno, delle sospensioni delle sue prestazioni all'estero per rientri in Italia, nella circostanza che la società si era accollata le spese di trasporto per il rientro in Italia e quelle di soggiorno nello Stato estero del prestatore di lavoro.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)