Sez. L, Sentenza n. 9900 del 20/06/2003 (Rv. 564442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elementi distintivi del lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo - Assoggettamento contrattuale del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - Rilevanza - Ruolo degli altri elementi e del "nomen iuris" - Limiti - Apprezzamento circa la concreta riconducibilità del rapporto al parametro normativo del lavoro subordinato - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a collaboratori del Coni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Gli elementi che differenziano il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia, e l'inserimento nell'organizzazione aziendale; la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. Invece, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario di lavoro e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, fermo restando che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva ritenuto la sussistenza della subordinazione in relazione a 17 collaboratori del Coni che avevano reso prestazioni lavorative in un arco temporale di quattordici anni, senza effettuare, immotivatamente, alcuna indagine sulle singole posizioni lavorative, senza considerare, in questa situazione, il mancato esercizio di potere disciplinare e senza giustificare adeguatamente il positivo riscontro degli indici secondari di subordinazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)