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Sez. 2, Sentenza n. 1860 del 17/05/1976 Ud. (dep. 03/02/1977) Rv. 135231 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RECEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - TERMINE - CERTIFICAZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITA - PLICO NON RACCOMANDATO SPEDITO NEL TERMINE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135231-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RECEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - TERMINE - CERTIFICAZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITA - PLICO NON RACCOMANDATO SPEDITO NEL TERMINE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'impugnante - sia esso imputato o PM - puo, a proprio rischio e pericolo, trasmettere a mezzo di lettera semplice non raccomandata la dichiarazione di impugnazione, la quale sara valida se il cancelliere da atto che essa e pervenuta nel termine di impugnazione. L'art 207 cod proc pen non enumera, infatti, fra le cause di inammissibilita della impugnazione pronunciata dal giudice a quo, il mancato uso della raccomandata, di cui all'art 198 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)