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Sez. 5, Sentenza n. 2226 del 06/02/2015 (Rv. 634100 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Abolazione dell'INVIM - Violazioni poste in essere nel periodo di vigenza del tributo - Sanzioni relative - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634100-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'intervenuta abolizione dell'INVIM non comporta, in base all'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, alcuna conseguenza riguardo all'irrogabilità delle sanzioni derivanti da comportamenti posti in essere nel periodo di vigenza del tributo, atteso che l'omesso (o incompleto) versamento dell'imposta, nel periodo in cui questa era dovuta, continua a integrare un'ipotesi di violazione punibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)