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Sez. 5, Sentenza n. 6189 del 20/03/2006 (Rv. 590962 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio di legalità e del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Abolizione dell'INVIM - Violazioni poste in essere nel periodo di vigenza del tributo - Sanzioni relative - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590962-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'intervenuta abolizione dell'INVIM non comporta, in base all'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, alcuna conseguenza riguardo alla irrogabilità delle sanzioni derivanti da comportamenti posti in essere nel periodo di vigenza del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)