diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2643 del 19/10/1973 (Rv. 366126 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST CORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366126-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST CORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I contratti collettivi di lavoro stipulati in epoca successiva alla soppressione del regime corporativo (art 43 dllt 23 novembre 1944 n 369) hanno natura di negozi privatistici, con la conseguenza che l'interpretazione delle relative clausole rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il cui accertamento circa la comune intenzione delle parti, risolvendosi in un giudizio di fatto, non e sindacabile in Sede di legittimita, purche sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori giuridici. (V 2310/72, mass n 359667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Legge 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)