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Sez. 1, Sentenza n. 1784 del 30/11/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 272055 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Richiesta correlata ad una istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, comma 3-bis, ord. pen. - Limiti edittali - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272055-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di esecuzione di pene detentive brevi, la sospensione dell'ordine di esecuzione correlata ad un'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen. è consentita esclusivamente se la pena residua da espiare non supera gli anni tre (o i diversi limiti previsti per le ipotesi di cui all'art. 47-ter, comma 1, ord. pen. ed agli artt. 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 82 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 85 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)