Sez. 1, Sentenza n. 11916 del 23/02/2018 Cc. (dep. 15/03/2018) Rv. 272314 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Richiesta correlata ad una istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, comma 3 - Bis ord. pen. - Limiti edittali - Individuazione.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione di pene detentive brevi, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione correlata ad un'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l'emissione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l'istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro. (In motivazione la Corte ha osservato che l'art. 1, commi 82 e 85, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al cod. pen., al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", nel delegare il Governo ad emanare un D.Lgs. di revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, ha ritenuto necessario fissare uno specifico criterio volto a elevare a quattro anni il limite di pena per la sospensione obbligatoria dell'ordine di carcerazione, in tal modo corroborando l'interpretazione dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. accolta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 82 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)