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Sez. 4, Sentenza n. 10809 del 08/02/1980 Ud. (dep. 22/10/1980) Rv. 146308 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - SEMPLICE PREPOSTO - QUALIFICA DI DESTINATARIO DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - RAVVISABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146308-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - SEMPLICE PREPOSTO - QUALIFICA DI DESTINATARIO DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - RAVVISABILITA - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo di apportare le prescritte misure di sicurezza antinfortunistica incombe al datore di lavoro; l'esistenza di un semplice preposto, non altrimenti qualificato, non comporta automaticamente il trasferimento di obblighi e di responsabilita in tema di infortuni sul lavoro poiche le mansioni di un preposto sono normalmente limitate alla mera sorveglianza dell'andamento delle attivita lavorative. (fattispecie in tema di lesioni personali colpose aggravate da violazione di norme antinfortunistiche).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)