Sez. 2, Sentenza n. 1866 del 15/02/1992 (Rv. 475745 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Risoluzione | Diversità di composizione e di struttura della cosa consegnata rispetto al pattuito - Consegna di "aliud pro alio" - Condizioni.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Risoluzione
In tema di inadempimento del contratto di compravendita la diversità di composizione e di struttura della cosa consegnata rispetto a quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione che costituisce parametro per distinguere la consegna di "aliud pro alio" dall'ipotesi di cui agli artt. 1492, 1497 cod.civ., se non risulti del tutto compromessa la destinazione all'uso considerato dalle parti (nella specie i giudici di merito avevano escluso che ricorresse un'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" nella vendita di un motore risultato difettoso ma non privo di una generica idoneità allo specifico uso che doveva farne l'acquirente, ravvisando, invece, un'ipotesi di difetto di qualità, soggetta alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 cod.civ.. La S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, enunciando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)