Sez. 2, Sentenza n. 2659 del 23/02/2001 (Rv. 544100 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - RISOLUZIONE | Mancata previsione contrattuale della destinazione della cosa venduta ad uno specifico uso - Consegna di "aliud pro alio" - Configurabilità - Criteri - Prova della inutilizzabilità della cosa consegnata - Spettanza del relativo onere.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - RISOLUZIONE
La risoluzione della vendita per inadempimento consistente nella consegna di "aliud pro alio", nelle ipotesi in cui non sia stata prevista espressamente dalle parti la destinazione della merce venduta ad uno specifico uso, ricorre quando la merce stessa manchi delle qualità minimali necessarie per un suo qualunque utile impiego, nell'ambito di quelli ad essa propri, ciò che si verifica anche nel caso in cui, pur mantenendo la sua identità complessiva, la merce contenga sostanze estranee che la rendano praticamente del tutto inservibile. L'onere della relativa prova, in presenza della dimostrazione da parte dell'alienante del fatto costitutivo del suo diritto al pagamento del prezzo, spetta all'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)