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Sez. 2, Sentenza n. 2369 del 09/07/1968 (Rv. 334715 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO ESTIVO - INAPPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI OLTRE IL 15 SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334715-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO ESTIVO - INAPPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI OLTRE IL 15 SETTEMBRE.*

Notificata una sentenza d'appello antecedentemente al termine iniziale di sospensione (per l'anno 1965, il 4 agosto) previsto dall'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, il termine di 60 giorni per ricorrere in Cassazione si compie regolarmente alla scadenza del sessantesimo giorno ove questo risulti successivo al 15 settembre. (V. 1243-68, massima n. 332756 n. 1266-67, massima n. 327793 81367, massima n. 326913 665-67, massima n. 326665 409-67, massima n. 326329 31-67, massima n. 325642 74-67, massima n. 325720 1871, massima n. 323646).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)