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Sez. 3, Sentenza n. 1871 del 13/07/1966 (Rv. 323646 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965.*
Stato
decisa il 1966-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323646-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965.*

La sospensione di diritto del corso dei termini processuali, disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818, decorre, per il 1965, dal 4 agosto, data di entrata in vigore della legge predetta, e non dal primo dello stesso mese.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)