Sez. 3, Sentenza n. 1871 del 13/07/1966 (Rv. 323646 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965.*
La sospensione di diritto del corso dei termini processuali, disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818, decorre, per il 1965, dal 4 agosto, data di entrata in vigore della legge predetta, e non dal primo dello stesso mese.*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)