Sez. 2, Sentenza n. 365 del 18/02/1961 (Rv. 882038 - 01)
SERVITÙ - ESERCIZIO - TRASFERIMENTO - ESTREMI.
SERVITÙ - ESERCIZIO - TRASFERIMENTO - ESTREMI.
Il 2 comma dell'art. 1068 cod.civ. pone due condizioni obiettive per il trasferimento dell'Esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo servente in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente: la prima, alternativa, che l'originario Esercizio sia divenuto più gravoso ovvero impedisca al proprietario del fondo servente di fare lavori, riparazioni o miglioramenti; la seconda, che sia offerto un luogo egualmente comodo per l'Esercizio della servitù. In ordine alla prima condizione, la legge ha inteso riferirsi a qualche fatto sopravvenuto, non previsto dai contraenti, che abbia reso più gravoso l'Esercizio della servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)