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Sez. 2, Sentenza n. 1345 del 09/02/1987 (Rv. 450820 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTO - FATTO ESTRANEO ALL'ATTIVITÀ DEI DUE FONDI - UTILIZZAZIONE DEL FONDO SERVENTE - RIFERIMENTO A FATTI SOPRAVVENUTI E CIRCOSTANZE NUOVE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PERMANENZA DELLA SITUAZIONE ORIGINARIA DEI LUOGHI - TRASFERIMENTO DELLO ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - CONDIZIONI - INTERVENTO DI FATTI ESTRANEI MODIFICATIVI DEL RUOLO E DEL RAPPORTO DEGLI ELEMENTI ORIGINARI CON LA QUANTITÀ DEL PESO IMPOSTO AL FONDO SERVENTE.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450820-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTO - FATTO ESTRANEO ALL'ATTIVITÀ DEI DUE FONDI - UTILIZZAZIONE DEL FONDO SERVENTE - RIFERIMENTO A FATTI SOPRAVVENUTI E CIRCOSTANZE NUOVE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PERMANENZA DELLA SITUAZIONE ORIGINARIA DEI LUOGHI - TRASFERIMENTO DELLO ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - CONDIZIONI - INTERVENTO DI FATTI ESTRANEI MODIFICATIVI DEL RUOLO E DEL RAPPORTO DEGLI ELEMENTI ORIGINARI CON LA QUANTITÀ DEL PESO IMPOSTO AL FONDO SERVENTE.*

La maggiore onerosità, per il fondo servente, dell'Esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068, secondo comma, cod. civ. come condizione per ottenere il trasferimento di detto Esercizio in luogo diverso da quello originario fissato pattiziamente può dipendere o da un fatto estraneo all'attività dei due fondi interessati o dalla utilizzazione che il proprietario del fondo servente intenda fare di quest'ultimo. Tuttavia, a realizzare la condizione richiesta dalla norma non è sufficiente il generico richiamo alle eventuali e rinnovate esigenze sociali dell'agricoltura, occorrendo, invece, che si tratti di un fatto sopravvenuto e nuovo rispetto alla situazione che le parti hanno tenuta presente e inteso regolare nel fissare l'assetto precettivo del negozio. Pertanto, in caso di permanenza della situazione originaria dei luoghi, il trasferimento dell'Esercizio della servitù può giustificarsi soltanto in ragione del concreto intervento di fatti estranei a detta situazione, i quali, pur lasciandone intatti gli elementi primigeni, ne abbiano modificato il ruolo e il rapporto con la quantità del peso imposto al fondo servente, così che di tali fatti le parti non possano aver tenuto conto all'atto del regolamento negoziale della servitù. (V 321/78, mass n 389610; (V 1521/72, mass n 358208; (V 365/61, mass n 882038; (V 3983/57, mass n 881075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)