Sez. 1, Sentenza n. 20692 del 22/09/2006 (Rv. 594135 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Requisiti - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di sanzioni amministrative.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento del diritto, agli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso, e l'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando è sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria. (In applicazione dei principi di cui in massima, la S.C., in fattispecie di prescrizione della pretesa sanzionatoria relativa a illecito amministrativo, ha rigettato il ricorso della P.A. indicante quale atto interruttivo la richiesta del trasgressore di rinvio dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione sino all'esito delle sollecitate analisi in revisione, perché la ricorrente aveva denunciato la sola violazione dell'art. 2944 cod. civ., e non anche il vizio di motivazione della sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso che la richiesta del trasgressore costituisse riconoscimento della pretesa sanzionatoria della P.A., costituendone, anzi, implicita contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)