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Sez. 2, Sentenza n. 7760 del 30/03/2009 (Rv. 607824 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Requisiti - Fattispecie in tema di sanzioni amministrative.
Stato
decisa il 2009-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607824-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

A norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; tale riconoscimento, però deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione contro una sanzione amministrativa rilevando che il ricorso amministrativo proposto dal medesimo ricorrente aveva interrotto il decorso della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)