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Sez. 1, Sentenza n. 12531 del 12/11/1999 (Rv. 531044 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | INVIM straordinaria relativa ad area con sovrastante fabbricato in corso di costruzione - Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma, del d.P.R. n. 643/72 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531044-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

Nella ipotesi in cui la dichiarazione per INVIM straordinaria ex. art. 1 D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 1991, n. 363, riguardi un'area su cui è stata iniziata e non ancora ultimata la costruzione di un manufatto, l'imponibile del tributo deve essere determinato sulla base del criterio (del doppio incremento) fissato dal sesto comma dell'art. 6 del d.P.R. 26 settembre 1972 n. 643.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)