diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16722 del 27/07/2007 (Rv. 599870 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | INVIM straordinaria - Area con sovrastante fabbricato in corso di demolizione o ristrutturazione - Criterio di tassazione ex art.6, sesto comma, del d.P.R. n.643 del 1972 - Applicazione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599870-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In materia di INVIM straordinaria, la disciplina del cosiddetto "doppio incremento" prevista dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 per l'ipotesi di utilizzazione edificatoria di un'area, deve applicarsi anche nel caso di fabbricato non ancora ultimato al compimento del periodo di comporto, posto che la composizione della base imponibile, attraverso la separata liquidazione dei due incrementi relativi rispettivamente all'area ed al fabbricato, consegue dall'essere -questi- due beni distinti e diversi ed il fabbricato, in particolare, in fase d'intima trasformazione della propria essenza e natura, con l'impossibilità d'identificare, ai fini dell'assoggettamento al tributo, la parte, connessa all'attività edilizia, esclusa dall'imposizione; ne discende che, nel caso di un'area nella quale insiste un fabbricato destinato ad essere ristrutturato o parzialmente demolito, se a conclusione dei lavori l'edificio originario ha mantenuto la medesima identità funzionale e mercantile si deve fare applicazione del primo comma dell'art.6 del d.P.R. n.643 del 1972, mentre, qualora l'opera di demolizione sia stata totale o comunque così penetrante da ridurre l'originaria costruzione a semplici elementi residui privi di autonoma valenza commerciale, deve trovare applicazione il sesto comma dell'art.6 richiamato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)