Sez. 3, Sentenza n. 7662 del 13/07/1995 (Rv. 493265 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Individuazione - Criteri - Natura della controversia - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA
La competenza delle sezioni specializzate agrarie non è legata alla necessità della applicazione o interpretazione di una legge agraria ma alla natura della controversia, che, come espressamente precisa l'art. 9 primo comma della legge 14 febbraio 1990 n. 29, deve essere relativa ad un contratto agrario (o conseguente alla conversione di un contratto associativo in affitto), il cui oggetto è necessariamente un fondo (o la sua pertinenza) o una attività connessa con lo svolgimento di una impresa agricola (nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso la competenza della sezione specializzata agraria su una domanda degli affittuari di un fondo nei confronti di una organizzazione sindacale per il risarcimento del danno conseguente alla inadeguata assistenza da questa prestata, ai sensi dell'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203, nella conclusione di un accordo transattivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 165, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)