Sez. 3, Sentenza n. 7131 del 01/08/1997 (Rv. 506352 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Mancato rilievo dell'incompetenza in "limine litis" - Compimento di attività istruttoria - Successiva proposizione dell'eccezione di incompetenza - Obbligo del giudice di pronunziare la propria incompetenza - Limiti - Condizioni - Domanda di rilascio di fondo rustico - Mancato rilievo dell'incompetenza nonostante la prospettazione di un rapporto agrario da parte del convenuto, svolgente domanda riconvenzionale per il riconoscimento di detto rapporto - Svolgimento di attività istruttoria - Decisione di infondatezza della domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Necessità di una declaratoria di incompetenza indipendentemente dai risultati dell'istruttoria - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA
Quando l'incompetenza funzionale non venga rilevata dal giudice né eccepita dalle parti in "limine litis", ma solo in un momento successivo, ragioni di economia processuale impongono che dei risultati dell'attività istruttoria sino a quel momento compiuta si tenga conto ai fini della decisione sulla competenza. Ne consegue, con riguardo a domanda di rilascio di un fondo rustico proposta innanzi al Tribunale, che la domanda riconvenzionale del convenuto il quale prospetti l'esistenza di un rapporto agrario e ne chieda il riconoscimento, rende necessaria da parte del giudice adito la declaratoria di incompetenza in favore della sezione specializzata agraria, a meno che l'istruttoria cui sia stato dato corso nonostante la suddetta prospettazione, non consenta di riconoscere la manifesta infondatezza della riconvenzionale medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 320 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)