Sez. 2, Sentenza n. 30 del 09/01/1998 Cc. (dep. 30/01/1998) Rv. 209586 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Disposizione di cui all'art. 12 d.l. n. 143 del 1991 - Previsione di una pluralità di condotte punibili - Concorso formale di reati - Configurabilità.
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Poiché la disposizione di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in l. 5 luglio 1991 n. 197 - che punisce chiunque, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza ovvero falsifica ovvero possiede, cede o acquisisce carte di credito o di pagamento di provenienza illecita - contempla, nel contesto del medesimo articolo, una pluralità di previsioni autonome di reato, la condotta consistente nell'indebito utilizzo del documento non assorbe la previsione dell'acquisizione illecita dello stesso; ed invero, in caso contrario, si infrangerebbe il principio del concorso formale dei reati stabilito dall'art. 81, primo comma, cod. pen.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)