Sez. 1, Sentenza n. 316 del 05/11/2018 Cc. (dep. 07/01/2019) Rv. 274545 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato per violenza sessuale - Assenza della relazione di sintesi dell’osservazione scientifica della personalità prevista dall'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. - Rigetto dell'istanza sulla base degli elementi risultanti dalla relazione UEPE - Legittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è legittima l'ordinanza di rigetto dell'istanza presentata dal condannato per violenza sessuale, adottata in assenza della relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora, sulla base di altri elementi desumibili dalla relazione Uepe, emerga che il condannato non ha avviato un percorso di rivisitazione critica del passato e della condotta deviante. (In motivazione la Corte ha chiarito che la relazione di sintesi è un presupposto positivo per la eventuale concessione del beneficio, la cui mancanza non preclude il rigetto per altre ragioni).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)