Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013 Cc. (dep. 10/01/2014) Rv. 258404 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Presupposti - Motivazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)