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Sez. 2, Sentenza n. 3363 del 30/01/1979 Ud. (dep. 31/03/1979) Rv. 141684 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - RAGIONI TASSATIVE DI INCOMPATIBILITA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141684-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - RAGIONI TASSATIVE DI INCOMPATIBILITA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE.*

Le ragioni di incompatibilita del giudice, indicate nell'art 61 cod proc pen, sono tassative e non consentono interpretazione analogica. La tassativita non comporta alcuna violazione dei principi costituzionali, in particolare del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)