Sez. 1, Sentenza n. 13984 del 11/07/1989 Ud. (dep. 24/10/1989) Rv. 182304 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - APPLICAZIONE ANALOGICA - DIVIETO.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - APPLICAZIONE ANALOGICA - DIVIETO.*
L'incompatibilità di cui all'art. 61 cod. proc. pen. è disposizione di stretta interpretazione ed è inapplicabile ad ipotesi diverse da quelle previste dalla norma. Ne deriva che la previsione dell'incompatibilità nell'ambito dello stesso procedimento della funzione di giudice con l'ufficio di testimone non è applicabile in via analogica a casi di mera connessione, quando il procedimento nel quale il giudice ha prestato ufficio di testimone risulti già definito e venga acquisito agli Atti di un procedimento a carico di imputati diversi nel quale lo stesso magistrato sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice. (V mass n 179327, sulla tassatività della disposizione; (V mass n 174895, sulla tassatività della disposizione; (V mass n 155950, sulla tassatività della disposizione; (V mass n 141684, sulla tassatività della disposizione; (V mass n 126300, sulla tassatività della disposizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)