Sez. 2, Sentenza n. 1338 del 24/04/1969 (Rv. 340040 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo medesimo sussistessero le condizioni all'uopo richieste dall'art.633 cod.proc.civ., ma deve tener conto di tutti gli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiche le condizioni dell'Azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sulla opposizione. (V. 4074-68, massima n.337712 2940-68, massima n.335711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)