Sez. 1, Sentenza n. 2288 del 09/11/1970 (Rv. 348466 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NATURA DI GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NATURA DI GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo medesimo sussistessero le condizioni all'uopo richieste dall'art 633 cod proc civ, ma deve tenere conto di tutti gli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiche le condizioni dell'Azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, deve ritenersi fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sulla opposizione. (Conf 1338'69, mass n 340040).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)