Sez. 5, Sentenza n. 6150 del 15/01/1987 Ud. (dep. 15/05/1987) Rv. 175964 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IN DIBATTIMENTO - SPETTANZA AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO, A QUELLO CHE HA PROPOSTO IMPUGNAZIONE E A QUELLO DESIGNATO DALL'IMPUTATO NELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE SENZA REVOCA DEL PRECEDENTE - DIRITTO ALL'AVVISO - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IN DIBATTIMENTO - SPETTANZA AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO, A QUELLO CHE HA PROPOSTO IMPUGNAZIONE E A QUELLO DESIGNATO DALL'IMPUTATO NELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE SENZA REVOCA DEL PRECEDENTE - DIRITTO ALL'AVVISO - ESCLUSIONE.*
La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata in dibattimento spetta al difensore del dibattimento anche nel caso in cui l'imputato abbia designato nella dichiarazione di impugnazione un difensore per la presentazione dei motivi perché il nuovo difensore potrebbe non accettare il mandato e in tal caso l'imputato rimarrebbe privo di difesa tecnica. La stessa notifica spetta anche al difensore che abbia proposto impugnazione o sia stato designato nella dichiarazione di gravame. Tale adempimento non spetta al difensore che sia stato nominato in un momento successivo alla dichiarazione di impugnazione, anche se designato alla presentazione dei motivi, qualora non vi sia stata revoca del precedente difensore. (Conf mass n 171881; (contra mass n 174270; (contra mass n 159984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)