Sez. 2, Sentenza n. 6776 del 14/01/1983 Ud. (dep. 15/07/1983) Rv. 159984 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA DIBATTIMENTALE - AVVISO AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - CONDIZIONE - NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICHE NECESSARIE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA DIBATTIMENTALE - AVVISO AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - CONDIZIONE - NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICHE NECESSARIE.*
La notificazione dell'avviso di deposito di sentenza deve essere fatta al difensore che ha assistito l'imputato nel dibattimento soltanto se il gravame sia stato proposto dal detto difensore o direttamente dall'imputato, il quale, però, non abbia nominato altro difensore nella relativa dichiarazione. Ne consegue che, quando l'imputato, nella dichiarazione di impugnazione, abbia nominato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, l'avviso deve essere notificato soltanto al difensore predetto oltre che allo stesso imputato. (Conf mass n 153053, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)