Sez. 1, Sentenza n. 5491 del 21/10/1982 (Rv. 423265 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine di accertare se sussista lo stato di abbandono del minore che giustifica la dichiarazione di adottabilità si deve considerare non tanto il tipo e la quantità delle cure che il genitore dedica ai figli, operando artificiose dicotomie tra aspetti materiali e morali della vita, quanto piuttosto valutare se l'assistenza in concreto prestata garantisca complessivamente al minore, almeno ad un livello di minimo sufficiente, l'appagamento del suo bisogno di cure e di affetto da parte dei genitori per crescere normalmente. Versa pertanto in stato di abbandono ai sensi dell'art. 314/4 cod. civ. il bambino che, pur crescendo in casa della madre e dei genitori di lei, subisce ritardi nel linguaggio e nella psicomotricità imputabili esclusivamente alla Mancanza di cure adeguate da parte dei congiunti, ove tale Mancanza non dipenda da cause di forza maggiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)