diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4220 del 21/06/1988 (Rv. 459267 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO MORALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459267-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO MORALE - SUFFICIENZA.*

Al fine della dichiarazione dello stato d'adottabilità, l'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel richiedere una carenza di assistenza sia materiale che morale, non opera un'artificiosa distinzione fra due aspetti della vita, ma si correla all'esigenza di evitare che il minore manchi di quel minimo di cure ed affetti, complessivamente inteso, indispensabile per una crescita normale ed equilibrata. A tal fine, pertanto, è sufficiente anche il solo abbandono morale, ove di per sè integri una situazione che pregiudichi detta esigenza. (V 5491/82, mass n 423265).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)