diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 48 del 13/01/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158155 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - COMPETENZA - PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE DELL'ULTIMA CONDANNA - ULTIMA CONDANNA NON ESEGUIBILE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158155-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - COMPETENZA - PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE DELL'ULTIMA CONDANNA - ULTIMA CONDANNA NON ESEGUIBILE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Il procuratore della Repubblica competente a determinare il cumulo delle pene concorrenti al fine dell'esecuzione, è quello istituito presso il giudice che pronunciò l'ultima condanna, senza che abbia alcun rilievo il fatto che tale condanna non sia eseguibile per il sopravvenire di cause estintive della pena. (fattispecie in tema di amnistia impropria. La Corte, sulla base del principio di unitarietà del rapporto esecutivo e del suo organo, ha osservato che la Competenza alla formazione del cumulo non può ritenersi influenzata dalla attuale eseguibilità delle singole condanne, posto che anche queste ultime vanno inserite nel cumulo e che all'organo individuato ex art. 582 cod. proc. pen. competono anche le valutazioni in ordine alla concreta eseguibilità delle singole condanne). (Conf mass n 137788; (contra mass n 154496; (contra mass n 135536; (contra mass n 87851).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)