Sez. 1, Sentenza n. 675 del 31/01/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172360 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DELL'ULTIMA CONDANNA DIVENUTA IRREVOCABILE.*
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DELL'ULTIMA CONDANNA DIVENUTA IRREVOCABILE.*
In Sede di esecuzione l'organo giudiziario competente per ogni questione incidentale afferente il cumulo, ovvero la applicazione o la revoca di benefici, è necessariamente unico e resta individuato in base al criterio dell'ultima condanna divenuta irrevocabile, criterio cui fanno riferimento espresso gli artt. 582, 590 e 596 cod. proc. pen.. (V mass n 158156; (V mass n 158155; (V mass n 142878; (Conf mass n 158741; (Conf mass n 151497).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 582, Cod. Proc. Pen. art. 590, Cod. Proc. Pen. art. 596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)