Sez. L, Sentenza n. 2342 del 30/03/1983 (Rv. 427196 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - LUOGO INDICATO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - PRECEDENZA - ONERE DELLA PARTE IMPUGNANTE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - LUOGO INDICATO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - PRECEDENZA - ONERE DELLA PARTE IMPUGNANTE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'Onere - ex art. 330, primo comma, cod. proc. civ. - di dare la precedenza, in Sede di notifica dell'impugnazione, al luogo (residenza o domicilio) indicato nell'atto di notificazione della sentenza non sussiste per la parte impugnante cui la sentenza con la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio sia stata notificata irritualmente, in violazione dell'art. 285 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)